Registri carico e scarico
Rifiuti
Dal 26 settembre le imprese con meno di 10 dipendenti saranno esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti non pericolosi (RnP).
Da sottolineare come l’esenzione per le micro imprese con meno di 10 dipendenti, voluta da Confartigianato, fosse presente nel testo unico prima dell’introduzione del SISTRI (2010) all’art. 189, comma 3 così come modificato dal D.Lgs 4/2008 (Art.2 comma 24)*
- D.Lgs 4/2008, art, 2 comma 24.”All’articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, è sostituito dai seguenti: «3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
La Confartigianato Vi terrà costantemente informati.