
Targa prova – Aggiornamenti normativi (Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105).
Le principali modifiche introdotte dal Decreto, all’Articolo 5, comma 3 sono sostanzialmente:
- il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, ecc., è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa;
- le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero. Tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.