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Patente a crediti. Riconoscimento crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 288/2025 ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento dei crediti aggiuntivi volti ad incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.
A partire dal 10 luglio è operativo il nuovo Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno del quale sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti, tra le quali la richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di cui al DM n. 132/2024.
A tale riguardo, va tuttavia evidenziato che in questa prima fase il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 30 di partenza, è limitato alle fattispecie di seguito descritte.
1) Anzianità di iscrizione CCIAA
Per tale ipotesi sono riconosciuti:

  • 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;
  • 5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;
  • 8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;
  • 10 crediti per iscrizione da oltre 20 anni.
    Il numero dei crediti è incrementale e non cumulabile

Tutti coloro che alla data del 10 luglio avevano già richiesto la patente i crediti relativi all’anzianità aziendale sono stati riconosciuti in automatico


2) Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato per la quale sono riconosciuti 5 crediti.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciatada un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo anche la data
di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

3) Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato (4 crediti), il rappresentante
legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG con indicazione della data di inizio e fine validità (di norma triennale).

4) Possesso della certificazione SOA di classifica I o II. Il possesso di tali certificazioni consente il riconoscimento di 1 credito, per la SOA di classifica I, o di 2 crediti, per la SOA di classifica II.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità e con possibilità di aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato.
5) Consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici. Tale ipotesi, per la quale sono previsti 2 crediti, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla possibilità per gli Organismi Paritetici di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei MOG.
In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla
dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della
stessa.

Confartigianato Valle d’Aosta è a disposizione dei propri associati per ulteriori informazioni

Lo staff di Confartigianato Valle d’Aosta